Regolamento irriguo

CONSORZIO DI BONIFICA SUD
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO e TRIGNO
 66054 VASTO CH
NORME REGOLAMENTARI PER LA COSTRUZIONE, L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IRRIGUE 
NON VIGENTE 
A) Servizio Irriguo del Vastese, pag. 2-7 ;
B) Servizio Irriguo del Frentano, pag. 8-16;
C) Servizio Irriguo a Roccascalegna, pag. 17-23;
Approvato dalla Deputazione Amministrativa con delibera N° … del ../../…
A)           SERVIZIO IRRIGUO DEL VASTESE
Titolo I°
DEI COMPRENSORI IRRIGUI
E DEL CATASTO CONSORZIALE
ART. 1
I terreni compresi nei progetti delle opere irrigue eseguite, in corso di esecuzione e da eseguire costituiscono i comprensori irrigui. Questi sono suddivisi in distretti, i distretti in comizi e sono iscritti nel catasto irriguo consorziale.
A)   Catasto Consortile– suddiviso per comune censuario, nel quale sono elencati i seguenti dati:
1)   ditta catastale con indicazione dell’articolo catastale erariale;
2)   foglio di mappa;
3)   numero delle particelle appartenenti alla Ditta con l’indicazione della estensione e reddito domenicale;
4)   superficie catastale;
5)   superficie irrigabile.
5)   Indici, parametri di contribuenza di ogni particella catastale e imposta base;
6)   quota di contribuenza consortile;
ART. 2
Il catasto consortile viene periodicamente d’ufficio aggiornato a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l’avvenuta variazione.
Gli interessati sono comunque tenuti a comunicare al Consorzio entro il termine di giorni 30 (trenta) dall’inizio annuale dell’esercizio irriguo, a mezzo lettera, tutto ciò che possa servire a tenere aggiornato il catasto consortile delle utenze.
ART. 3
Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati vanno indirizzate al Consorzio recanti la firma e l’indicazione del domicilio e della residenza dell’istante e di tutti elementi anagrafici su cui la richiesta si basa.
     Le predette richieste devono essere accompagnate da idonea documentazione: atti notarili; atti di successione; scritture private autenticate e non; autodichiarazione ai sensi di legge ed ogni altra documentazione valida ai fine del trasferimento della proprietà o dei diritti reali di godimento.
Le decisioni del Consorzio sulle richieste di rettifica saranno comunicate al richiedente con lettera.
Qualora la variazione sia richiesta allo sportello consortile, il funzionario addetto rilascerà apposita ricevuta.
Titolo II°
DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA
ART. 4
L’esercizio irriguo nei diversi comprensori ha inizio di norma il primo Aprile e termina il trenta Settembre di ciascun anno.
Eventuali anticipi o prolungamenti della stagione irrigua rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete, e con la disponibilità di acqua nei serbatoi, saranno disposti dal Consorzio.
Le organizzazioni di categoria o gruppi di utenti potranno richiedere l’anticipazione o il prolungamento dell’esercizio irriguo a condizione che accettino i relativi costi di esercizio, di manutenzione dell’impianto.
In quest’ultimo caso il Consorzio si riserva la facoltà di acconsentire la richiesta con comunicazione scritta.
ART. 5
Il Consorzio porterà a conoscenza degli utenti, per la distribuzione irrigua, le principali caratteristiche degli impianti a servizio dei diversi comprensori irrigui, le relative modalità di funzionamento e il quantitativo d’acqua disponibile, le eventuali turnazioni, nel periodo della stagione irrigua prestabilita.
ART. 6
Per le proprietà cedute in uso, in colonia, in compartecipazione , in affitto, affinché l’acqua venga erogata è necessario il rilascio, da parte del proprietario intestatario , di una dichiarazione scritta (autenticata nei modi di legge) di adesione.
Per il conduttore affittuario, non iscritto nel catasto consorziale ai sensi dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1971, che comprovi tale sua qualità con documento che sarà ritenuto idoneo dal Consorzio, valgono le norme di cui al comma precedente (come i consorziati).
ART. 7
I terreni di uno stesso proprietario che costituiscono unità distinte o accorpate e ricadono in tutto o in parte in comizi diversi, agli effetti della distribuzione dell’acqua, vengono considerati come appartenenti a distinti comizi.
ART. 8
Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire nel tempo le riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel corso della irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei, eventuale turnazione, a ripartire la disponibilità idrica fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.
ART. 9
Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell’acqua, dandone opportuna comunicazione agli utenti senza che questi abbiano diritto ad alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
ART. 1 0
Nelle ipotesi di divisione di proprietà sulla unità servita dalla bacchetta di erogazione, il Consorzio effettuerà la consegna dell’acqua, alla nuova od alle nuove proprietà, sempre dalla stessa bocchetta. Al momento della divisione la ditta o le ditte proprietarie devono fra di loro concordare le modalità di passaggio delle eventuali condotte, anche provvisorie, sui rispettivi terreni nel rispetto delle norme del codice civile.
In via eccezionale ed ove ragioni tecniche non lo vietino, potrà essere consentita la installazione di nuove bocchette che saranno eseguite a cura e spese dell’istante con le modalità esecutive prescritte dal Consorzio.
Titolo III°
CAPO I°
NORME DI UTENZA
ART. 11
 Il Consorzio può concedere l’uso dell’acqua assegnata ai fondi ad altri fondi confinanti appartenenti a consorziati non inclusi nel comprensorio irriguo, purché vi sia d’accordo fra gli interessati per il passaggio delle condotte, previa verifica e con i dovuti accorgimenti tecnici da eseguire a carico del richiedente che sarà tenuto alla corresponsione al Consorzio dei contributi relativi dovuti.
ART. 12
L’acqua irrigua viene consegnata agli utenti al gruppo di consegna, dal quale essa viene erogata secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto.
ART. 13
A valle del gruppo di consegna cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità sia nei riguardi della irrigazione dei singoli fondi, sia nei riguardi delle disposizioni e degli eventuali danni, conseguenti alla mancata osservanza delle norme di utenza.
Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi con l’obbligo di provvedere al ripristino, nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza il ripristino sarà fatto in danno dal Consorzio.
 
CAPO 2°
NORME DI POLIZIA
ART. 14
Gli impianti, le condotte, i manufatti ed ogni altra opera non possono essere manomesse.
Sulle aree espropriate o asservite è vietata l’esecuzione di qualunque opera, attività od uso che possa alternarne in tutto o in parte la perfetta funzionalità degli impianti.
Al trasgressore è fatto l’obbligo del ripristino o in caso di inadempienza sarà fatto in danno dal Consorzio.
Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.
ART. 15
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di attenersi scrupolosamente all’osservanza delle norme di utenza, prescritte nel presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
ART. 16
Gliutenti devono consentire l’accesso alla rete irrigua, anche con mezzi meccanici, al personale del Consorzio o da esso delegato per esigenze di esercizio o per interventi manutentivi.
Essi avranno diritto ad equo indennizzo soltanto nel caso che i danni arrecati alle colture e alle piantagioni ricadono al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.
Eventuali inconvenienti lamentati da parte dell’utente possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.
La presentazione del reclamo, nelle more della decisione, non sospende l’esercizio del servizio irriguo sempre che gli inconvenienti lamentati non arrechino evidenti danni all’utente.
ART. 17
Gli utenti non possono inserire pompe aspiranti sia fisse che mobili nelle condotte, pozzetti, sfiati e gruppi di consegna.
ART. 18
Gli utenti sono tenuti alla conservazione e manutenzione del gruppo di consegna, in caso di inadempienza sarà fatto in danno dal Consorzio.
ART. 19
Al fine di consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche, anche ai fini irrigui, i proprietari ed i conduttori confinanti devono sempre tenere ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, procedendo inoltre al regolare diserbo nelle epoche più adatte, ed alla conservazione in stato di efficienza di ponticelli e altri manufatti insistenti sui fossi stessi.
La mancata osservanza delle norme di cui sopra, conformi alle vigenti disposizioni di legge, comporta l’attivazione da parte del Consorzio delle procedure coattive, previste dal presente regolamento e dalle norme in materia.
Titolo IV°
CAPO 1°
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
ART. 20
Prima dell’inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenente distintamente le spese fisse e le spese di esercizio.
Le spese fisse sono:
1)      canoni per le concessioni dell’acqua;
2)      spese di manutenzione ordinaria delle opere di accumulo (dighe) e di adduzione primaria nella misura percentuale della utenza irrigua rispetto a quelle potabili e industriali, rispettivamente parzializzate fino all’entrata in esercizio definitivo di ciascuna utenza;
3)   spese di manutenzione ordinaria delle condotte principali, delle vasche di compenso, delle
     reti di distribuzione, delle apparecchiatura, degli impianti di sollevamento;
4)      spese relative al personale fisso addetto alle opere di accumulo (dighe) e di adduzione primaria nella misura indicata al n. 2;
5)      spese del personale e di ufficio inerenti la tenuta del catasto.
Le spese di esercizio sono:
1)   spese relative al personale fisso addetto alla irrigazione;
2)   spese relative al personale stagionale addetto alla distribuzione irrigua, al personale di
     sorveglianza, ai mezzi di trasporto;
3)   spese relative al consumo di energia elettrica;
4)   spese relative al risarcimento dei danni e al contenzioso;
5)   spese generali per oneri consortili nella misura percentuale del 10% delle spese di esercizio.
CAPO 2°
CONTRIBUTI IRRIGUI
ART. 21
Sulla base del preventivo di gestione, sarà determinata la misura del contributo, come disposto dalla L.R. 36/96, dallo Statuto e dai regolamenti in vigore .
ART. 22
Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione, che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità Centrali e Regionali.
Titolo V°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 23
Per i comprensori i cui impianti irrigui non siano stati completati e collaudati il Consorzio, ove la rete di distribuzione in corso di esecuzione e la disponibilità dell’acqua lo consentano, si riserva la facoltà di concedere agli interessati che ne facciano richiesta, l’uso precario della distribuzione irrigua, addebitandone le spese per le eventuali opere provvisorie che si rendessero necessarie oltre ad un contributo consortile sulla base della superficie servita.
ART. 24
Il contributo consortile viene calcolato con alla base il piano di classifica appositamente redatto e con i criteri per il riparto delle spese a carico della proprietà consorziata il cui contributo è commisurato e ripartito a norma dell’articolo 21 del presente regolamento.
ART. 25
Gli affittuari di terreni ricadenti nel perimetro irriguo che non possono invocare l’art. 6 del presente regolamento, hanno facoltà di chiedere, annualmente, l’iscrizione al catasto consortile irriguo con rinuncia alla solidarietà con il proprietario.
Il Consorzio si riserva ogni decisione in merito alle domande di iscrizione.
L’affittuario provvede al pagamento del contributo irriguo e non acquista, automaticamente, il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi consortili se non per delega del proprietario.

B) SERVIZIO IRRIGUO DEL FRENTANO;
TITOLO I°
Art. 1
Alla costruzione, esercizio e manutenzione delle o pere irrigue ricadente nel comprensorio del Sangro e dell’Aventino si provvede con le norme stabilite dal presente regolamento.
TITOLO II°
CLASSIFICA, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DELLE OPERE
Art. 2
Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo le opere di interesse collettivo vengono distinte nel modo seguente:
a)    Opere di presa;
b)    Impianti di sollevamento;
e)    Canali di adduzione;
d)    Canali ripartitori principali;
e)    Canali ripartitori secondari;
f)     Canali distributori distrettuali e interaziendali;
g)    Condotte forzate principali (adduttrici o ripartitrici);
h)    Condotte forzate secondarie (o distributrici);
i)     Canali e fossi di scarico della rete irrigua consorziale e fossi pubblici di bonifica.
Le opere di interesse collettivo sono riportate sulle mappe facenti parte del « Piano di erogazione ».
 Art. 3
Sono di competenza del Consorzio la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere dì interesse collettivo considerate nell’articolo precedente.
Sono di competenza dei proprietari la esecuzione e la manutenzione delle opere irrigue e scolanti non considerate nell’articolo precedente.
Art. 4
Il Consorzio, a suo giudizio insindacabile, può, occorrendo, obbligare ciascun proprietario ad eseguire nei propri terreni i canali colatori necessari allo smaltimento delle acque meteoriche e non , esuberanti ed eventualmente affioranti nell’ambito della propria azienda, o di proprietà dominanti, precisandone i termini di esecuzione e le modalità esecutive.
La cura e l’onere per la costruzione e la manutenzione detti colatori sono a carico delle proprietà attraversate.
Art. 5
I proprietari consorziati sono tenuti a dare passaggio attraverso i propri terreni ai canali di irrigazione e colatori occorrenti alle altre proprietà consorziate, salva corresponsione di giusta indennità. Eventuali controversie in merito saranno decise dalla Deputazione Amministrativa.
TITOLO III°
LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
Art. 6
La distribuzione dell’acqua ha inizio il 15 aprile e termina il 15 settembre di ogni anno.
La Deputazione Amministrativa si riserva tuttavia di fissare di anno in anno, tenendo conto dell’andamento stagionale, sia la data di inizio che la fine della distribuzione.
Qualora le esigenze di talune aziende imponessero erogazioni di acqua, prima dell’inizio o dopo la fine dei turni regolari, la Deputazione può autorizzarle, ponendo le spese a carico degli utenti richiedenti l’acqua.
Art. 7
La distribuzione dell’acqua alle singole proprietà consorziate viene effettuata secondo il « Piano di erogazione » depositato presso l’Ufficio Irrigazione del Frentano, aggiornato in relazione al catasto consortile.
Ciascun consorziato può prendere visione del piano di erogazione in qualunque giorno, durante l’orario di ufficio.
L’acqua viene distribuita agli utenti nell’ordine di mappa secondo il quale si succedono i manufatti di consegna lungo la relativa rete irrigua.
Finito il turno, la distribuzione viene ripresa nello stesso ordine.
Art. 8
Nel caso che il manufatto diconsegna consorziale domini più proprietà, l’acqua verrà lasciata defluire dal manufatto per un periodo corrispondente alla somma dei tempi di consegna alle diverse proprietà dominate, tenuto conto dei perditempo.
L’acqua dovrà essere distribuita alle diverse proprietà dominate dallo stesso manufatto, procedendo da quelle più distanti a quelle più vicine al manufatto di consegna e da valle a monte, salvo diversi accordi fra i proprietari interessati da notificarsi all’acquaiolo del Consorzio.
Le operazioni di ripartizione e consegna dell’acqua tra le diverse proprietà saranno fatte direttamente dagli utenti sotto il controllo dell’acquaiolo e secondo le modalità e gli orari stabiliti dall’Ufficio irriguo.
Art. 9
Le eventuali variazioni al piano di erogazione dovranno essere richieste dagli interessati alla Deputazione con istanza scritta. La Deputazione potrà ammettere la richiesta variazione sentito il parere dell’Ufficio irriguo, qualora questa non porti pregiudizio ai coutenti od al Consorzio.
Art. 10
Tutte le spese necessarie perché la richiesta ed accordata variazione abbia il suo effetto, sono a carico esclusivo dei richiedenti, i quali saranno obbligati a depositare preventivamente presso l’ufficio economato l’importo che sarà indicato dalla Deputazione.
Se i richiedenti non avranno effettuato tale deposito entro dieci giorni dall’avviso dato dal Consorzio, si intenderà che abbiano rinunciato alla variazione.
Art. 11
Qualora più Consorziati avanzino contemporaneamente domande di variazioni o richieste incompatibili fra di loro per motivi tecnici o di regolamento, la Deputazione accoglierà quelle richieste che interessino la maggiore superficie di terreno o che risultino di maggiore interesse per il Consorzio.
 Art. 12
E’ in facoltà di ogni utente chiedere varianti all’uso dell’acqua trasportandola sia da fondo a fondo, che da manufatto di consegna a manufatto di consegna, sempre nell’ambito dei terreni iscritti nel Catasto Consorziale.
Tali domande saranno ammesse, sempre che non portino pregiudizio ai coutenti ed al Consorzio.
La presentazione di tali domande deve essere fatta, solitamente, entro il mese di gennaio dell’anno al quale si riferisce; trascorso questo termine è senz’altro respinta qualsiasi variante domandata per quell’anno.
Queste domande seguiranno la procedura degli articoli 9-10-11 del presente Regolamento e dovranno essere rinnovate ogni anno nel termine sopra indicato.
Art. 13
Tenendo conto delle direttive fissate dal Piano di Erogazione di cui all’art. 7 del presente regolamento, l’ufficio irriguo formerà il quadro orario generale di consegna che stabilirà per i diversi periodi e turni irrigui le portate in litri al secondo per ciascun distretto, settore, comizio e bacchetta, in maniera che a funzionamento normale della rete si possa praticare una razionale irrigazione.
Il quadro orario generale sarà esposto nell’Ufficio irriguo del Consorzio, dal 1° marzo al 20 marzo di ogni anno, dove ciascun utente potrà prenderne visione, durante l’orario di ufficio.
Qualunque reclamo contro gli orari di consegna dovrà essere presentato alla presidente inderogabilmente entro il giorno 10 Aprile.
La procedura di cui ai precedenti articoli 9 – 10 – 11 si osserverà anche nell’evasione di questi reclami.
L’orario di consegna stabilito dal Piano di Erogazione sarà notificato, a richiesta, all’utente da parte del responsabile dell’ufficio irriguo del Consorzio. L’orario completo resta depositato presso l’ufficio irriguo del Consorzio.
Art. 14
L’acqua viene consegnata agli utenti, in ragione della superficie irrigua, dai manufatti costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa: essi vengono definiti « di catasto ».
Tuttavia, quando non vi sia pregiudizio per i coutenti, per gli orari di consegna o per il Consorzio, la Deputazione può concedere , sulla rete di dispensa, la costruzione di altri manufatti di dispensa che si definiranno « privati » come pure può permettere la costruzione di altra rete di dispensa.
Le spese per la costruzione dei manufatti di dispensa e di rete irrigua, saranno eseguite a cura e spese del richiedente sotto la diretta sorveglianza dei funzionari consortili.
Il richiedente sarà obbligato ad eseguire, entro giorni 30 dalla comunicazione della concessione, il deposito, presso l’economo consortile, dell’importo preventivato, salvo conguaglio dopo eseguita l’opera, qualora l’opera venga eseguita dal Consorzio. La mancanza del deposito entro il termine stabilito si intenderà come rinuncia alla concessione medesima.
I manufatti di dispensa « privati » saranno del tipo previsto dal progetto generale dell’impianto.
Art. 15
Le ditte che hanno una superficie minore di ha. 2, per poter usufruire di un manufatto di dispensa, dovranno associarsi ad altri utenti contermini in modo che la superficie complessiva raggiunga il minimo sopra indicato.
Art. 16
L’inattività dei manufatti di dispensa privati durante due interi periodi irrigui consecutivi, come pure la trascuratezza nella manutenzione di essi, darà diritto al Consorzio di rimuovere il manufatto concesso e di ripristinare la rete a spese del concessionario.
 Art. 17
E’ in facoltà della Deputazione Amministrativa, quando non vi sia pregiudizio per gli utenti, di cedere dell’acqua disponibile a chi ne facesse domanda alle condizioni che riterrà migliori nell’interesse del Consorzio, accordando, in ogni caso, la precedenza ai consorziati i cui terreni da irrigare restano più vicini alla rete irrigua consorziale e alle stesse tariffe dei terreni ricadenti nel distretto.
Art. 18
Tutta l’acqua che scorre nella rete di adduzione e di ripartizione è di proprietà del Consorzio.
Quella che scorre all’uscita del manufatto di dispensa è di proprietà degli utenti.
Consegnata pertanto l’acqua all’utente cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità sia nei riguardi dell’irrigazione dei fondi come nei riguardi degli scoli dei terreni.
Art. 19
Le manovre di apertura e chiusura delle bocchette, degli idranti e dei misuratori, nonché ogni altra operazione e manovra sui canali e negli impianti consorziali sono eseguite a cura del Consorzio esclusivamente a mezzo degli addetti e degli acquaioli.
 Art. 20
Nelle ore fissate dall’orario di distribuzione ciascun utente sarà obbligato a ricevere l’acqua, sopra il fondo per il quale è destinata, al punto di consegna.
Se un utente non volesse servirsi di tutta o di parte dell’acqua per l’irrigazione potrà lasciarla a disposizione del vicino, dopo ottenuto il suo assenso; questi sarà obbligato all’osservanza dell’orario di adacquamento del vicino oltre che del suo.
Con un preavviso di ore 24, dato regolarmente all’acquaiolo consorziale, potrà essere sospesa all’utente la consegna dell’acqua semprechè la stessa possa essere altrimenti utilizzata senza pregiudizio per la normalità dell’esercizio.
Art. 21
Se durante l’irrigazione l’acqua venisse a diminuire fino ad un terzo della portata normale, verranno ridotte proporzionalmente le portate di tutti i manufatti di consegna. Se la diminuzione oltrepassasse il limite di un terzo verrà messo inattività un orario speciale, che avrà vigore almeno fino al turno successivo. Nessun indennizzo spetta ai Consorziati nel caso di riduzione della portata dell’acqua.
Art. 22
Nel caso di rottura o di avaria della rete adduttrice o ripartitrice che non possa essere riparata entro le 24 ore, la perdita d’acqua verrà ripartita equamente, mediante un orario provvisorio, fra tutti gli utenti posti a valle della rottura od avaria o del punto di deviazione dell’acqua. Nel caso di rottura o avaria della rete e delle apparecchiatura nessun compenso spetta ai consorziati.
TITOLO IV°
CUSTODIA E TUTELA DELLE OPERE E DISCIPLINA
DELL’ESERCIZIO IRRIGUO
 
Art. 23
Per la custodia e la tutela delle opere di cui all’art. 2 del presente Regolamento e di quelle in ogni modo in uso del Consorzio, oltre che le norme del presente Regolamento, sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.
Il personale del Consorzio, adibito alla sorveglianza e alla custodia delle opere, è autorizzato ad elevare verbale di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica, ai sensi dell’art. 70 del R.D.L. 13 febbraio 1933 n. 215.
Art. 24
I proprietari consorziati sono tenuti a permettere ai componenti degli organi consortili, ai dipendenti, funzionari e dirigenti del Consorzio, e loro delegati, l’accesso nelle loro proprietà per la sorveglianza , la custodia della rete e degli impianti irrigui consorziali.
Art. 25
I Consorziati sono obbligati a sorvegliare e ad impedire che vengano arrecati danni alle opere e al materiale consorziale e, nel caso di rottura od altro danno che dovessero rilevare, dovranno informare subito l’acquaiolo o gli altri addetti all’esercizio irriguo, anche a mezzo posta.
Il Consorziato che provoca danni agli impianti consorziali, sia in corrispondenza del proprio terreno che altrove, è tenuto ad avvertire immediatamente l’Ufficio o l’acquaiolo addetto.
Art. 26
Ciascun utente sarà tenuto a provvedere, sotto la sua responsabilità, affinché non avvengano fughe d’acqua dai manufatti di dispensa che attraversano il suo fondo, nelle ore in cui l’acqua stessa deve correre nella rete a beneficio di terzi. Egli avrà diritto di vigilare, durante il suo orario, affinché non avvengano fughe o sottrazioni di acqua in suo danno.
Art. 27
Gli utenti che ricevessero eventualmente in consegna dall’acquaiolo del Consorzio apparecchiatura o materiali dovranno conservarli nel miglior modo possibile durante il periodo irriguo e riconsegnarli all’acquaiolo al termine del periodo irriguo.
Art. 28
Qualora si verificassero improvvisi cambiamenti di tempo, è fatto obbligo agli utenti, che in quel momento stanno irrigando, o a chi per essi , di non lasciare abbandonata l’attrezzatura mobile e di non chiudere il manufatto di consegna attendendo che l’acquaiolo od altra persona addetta non venga ad avvertire che l’impianto di sollevamento sia stato fermato.
Art. 29
E’ proibita qualunque opera o azione che possa danneggiare, alterare la resistenza o la efficienza delle opere, dei manufatti e delle apparecchiatura consorziali.
E’ proibito impiegare l’acqua per usi diversi dalla irrigazione o immettere nei canali sostanze che possano modificare le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua.
Resta perciò espressamente vietato:
a)    di eseguire lavori che danneggino o modifichino le opere e le aree del Consorzio;
b)         di eseguire costruzioni e collocare alberi a distanza minore di m. 3 dagli impianti e dalle aree consorziali . Sono tollerate le piante esistenti, sempreché non rechino danno alle opere consorziali e non ostacolino il libero deflusso delle acque;
c)    di eseguire scavi e arature a distanza minore della profondità di scavo dai canali, impianti e aree consorziali;
d)    di rimuovere o manomettere qualunque opera o meccanismo che regola le acque consorziali;
e)    di legare animali alle opere consorziali o lasciare bambini o animali incustoditi nelle vicinanze dei canali, degli impianti e nelle aree consorziali;
f)     di gettare terra o altri materiali nelle canalizzazioni consorziali;
g)    di addossare o accumulare fascine o materiali sui canali e sui manufatti consorziali;
h)    di lavare panni nei canali o scaricarvi altri rifiuti liquidi o solidi;
i)     rimuovere protezioni, griglie e coperture di sifoni, pozzetti, vasche ecc.;
l)    detenere dopo 10 giorni dalla chiusura del periodo irriguo materiali e attrezzature di proprietà del Consorzio, affidate in uso dall’acquaiolo.
Art. 30
Per il buon funzionamento della pratica irrigua, il Consorzio mette a disposizione un acquaiolo investito dell’autorità di guardia giurata; a detto acquaiolo gli utenti delle varie sottozone devono far capo per eventuali controversie. L’acquaiolo, come guardia giurata, comunicherà al Responsabile del Servizio Irriguo, a. mezzo verbale particolareggiato, da lui sottoscritto, tutte le infrazioni al presente Regolamento e di Leggi che si verificheranno nell’ambito del Consorzio, proponendo la sanzione o la pena pecuniaria da applicare. Il Responsabile dell’Ufficio irriguo trasmetterà il verbale, con le proprie considerazioni, alla Deputazione Amministrativa che esaminerà i predetti documenti con la emissione del provvedimento disciplinare e stabilirà la pena pecuniaria. Le pene pecuniarie dovranno essere pagate all’ufficio economato, a titolo di conciliazione, entro 10 giorni dalla data della notifica mediante bollettino di C.C. postale. Scaduto tale termine, senza che sia avvenuto il pagamento, la pena pecuniaria verrà inserita per la riscossione nei ruoli di contribuenza, ordinari e straordinari, maggiorata delle spese, interessi, aggi esattoriali e di notifica.
Art. 31
Le pene pecuniarie per infrazioni al presente Regolamento restano così stabilite:
a)    €. 25,00: qualora, l’utente prelevi acqua dal manufatto di dispensa in, orario di verso, da quello prescritto o insista nel non volerla cedere all’utente successivo;
b)    €. 15,00 qualora l’utente venga trovato ad irrigare con attrezzature o sistemi diversi da quelli fissati o comunque in contrasto con le norme del presente Regolamento;
e)    €. 10,00 qualora l’utente irrighi o ceda l’acqua di sua spet-
tanza a terreni non consorziati non iscritti nel catasto irriguo;
d)    €. 5,00 qualora l’utente non si attenga scrupolosamente alla osservanza dell’orario, provochi perdite di tempo dannose nel cambiamento di turno da un utente all’altro, non sia sollecito a prepararsi in tempo utile per cominciare l’irrigazione l’ora indicata o ceda l’acqua ad altro utente consorziato senza avere avvertito l’acquaiolo.
Le infrazioni di cui all’art. 29, sempreché il proprietario o l’utente riparino il danno e ne rimuovano la causa, saranno punite, , fatta salva ogni azione penale e civile da parte dell’Amministrazione nei casi di maggiore gravità o contemplati dalle leggi, con le seguenti pene pecuniarie:
e) per infrazioni alle norme di cui alla lettera a)           €. 25,00;
f) per infrazioni alle norme di cui alle lett. b)                €. 15,00;
g) per infrazioni alle norme di cui alle lett. d)               €.   5,00;
h) per infrazioni alle norme di cui alle lett. e) e f)         €.   5,00;
i) per infrazioni alle norme di cui alle lett. g) e h) i) l) €.   5,00;
La recidività nel caso di infrazioni lievi può dar luogo al raddoppio della pena pecuniaria e nel caso di infrazioni gravi alla privazione dell’acqua.
Contro tali ultimi provvedimenti è ammesso reclamo alla Deputazione Amministrativa nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 32
All’osservanza del Regolamento e alla cura della distribuzione dell’acqua ai Consorziati sono predisposti gli acquaioli, il capo acquaiolo, le guardie giurate e i funzionari dell’Ufficio irriguo appositamente incaricati dalla Deputazione.
Il rapporto di lavoro degli acquaioli è stagionale. Esso è regolamentato e disciplinato dal vigente contratto di lavoro e dal P.O.V. dai contratti di lavoro collettivi o aziendali.
TITOLO V°
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI IMPIANTO,
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
Art. 33
I proprietari di terreni dominati o serviti dagli impianti irrigui o che comunque ritraggano beneficio dalle opere irrigue consorziali sono obbligati al pagamento dei seguenti contributi annui:
a)    contributo di costruzione: inerente l’ammortamento della spesa, al netto del contributo statale, per la costruzione delle opere di interesse collettivo di cui al precedente Art. 2;
b)    contributo di manutenzione: inerente la spesa annua per la custodia e la manutenzione delle opere collettive;
c)    contributo di esercizio: inerente la spesa annua per l’esercizio della irrigazione.
Art. 34
Ai sensi dell’art. 21 del R.D.L. 13-2-1933 n. 215, i contributi di cui all’articolo precedente costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.
Art. 35
I criteri di ripartizione della spesa di costruzione e di manutenzione di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 33, saranno deliberati dal competente Organo Consorziale con provvedimento da sottoporsi all’approvazione del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
 
Art. 36
Il contributo di esercizio di cui alla lett. c) del precedente art. 33, sino a quando non sia estesa l’irrigazione a tutto il comprensorio ed eventualmente fissata la dotazione di acqua da assegnare ai singoli terreni, verrà ripartito – in via provvisoria sulla base dei criteri da approvarsi con apposito provvedimento del Consiglio dei Delegati.
Art. 37
Le spese che si rendessero necessarie per i lavori di modificazione e di demolizione delle opere e delle, piantagioni riconosciute dannose alla rete ed alle apparecchiatura consorziali saranno a carico del proprietario delle opere e delle piantagioni.
Art. 38
Le spese occorrenti per riparare danni e guasti causati dagli utenti e dai loro dipendenti o incaricati agli impianti consorziali saranno addebitati, in generale, al proprietario del fondo in corrispondenza del quale il danno si è verificato.
E’ data tuttavia facoltà al proprietario interessato di ricorrere alla Deputazione Amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica dell’addebito, per dimostrare di non essere né direttamente, né indirettamente responsabile del danno.
In caso di accoglimento del reclamo e nel caso che non fosse possibile individuare i responsabili diretti del danno le, spese di ripristino verranno ripartite tra tutti i proprietari del subcomprensorio irríguo.
TITOLO VI°
CATASTO IRRIGUO
Art. 39
Tutti i terreni dominati e serviti dalle opere irrigue di cui all’art. 2 del presente Regolamento, o che comunque possano ritrarre un beneficio da dette opere, sono iscritti nel Catasto Irriguo.
Art. 40
Il Catasto così formato è il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente Regolamento.
Art. 41
Il Catasto di cui agli articoli precedenti è rilevato in base ai dati del Nuovo Catasto Terreni dello Stato.
Art. 42
Il Catasto Comprensoriale è diviso in Comuni Amministrativi, a loro volta suddivisi in sub-comprensori, distretti e comizi, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento,.
Art. 43
Alla formazione, pubblicazione ed alla conservazione del Catasto Irriguo si applicano le norme del Regolamento del Catasto Generale Consorziale approvato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
C) SERVIZIO IRRIGUO NEL COMUNE DI ROCASCALEGNA
TITOLO I
COMPRENSORIO IRRIGUO
Art.1
 All’esercizio e manutenzione delle opere irrigue dell’impianto d’irrigazione ed aspersione nel Comune di Roccascalegna (Ch), località “ Capriglia”, facente parte del Consorzio di Bonifica Sud – Vasto (Ch), si provvede con le norme stabilite dal presente regolamento.
TITOLO II°
CLASSIFICA E MANUTENZIONE DELLE OPERE
Art.2
 Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo le opere di interesse collettivo vengono distinte nel modo seguente:
·                    Opere di presa;
·                    Condotte;
·                    Pozzetti di idrante;
·                    Pozzetti di connessione;
·                    Pozzetti di manovra;
·                    Pozzetti di raccolta,
·                    Vasche di accumulo e compenso;
·                    Vasche di riserva.
Le opere di interesse collettivo sono riportate sulla mappa facente parte del piano di erogazione.
Art.3
 Sono di competenza del Consorzio la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di interesse collettivo considerate nell’articolo precedente.
 Sono di competenza dei proprietari la esecuzione e la manutenzione delle opere irrigue e scolanti non considerate nell’articolo precedente.
Art.4
 Il Consorzio, a suo giudizio insindacabile, può, occorrendo, obbligare ciascun proprietario ad eseguire nei propri terreni i canali colatori necessari allo smaltimento delle acque esuberanti ed eventualmente affioranti nell’ambito della propria azienda, o di proprietà dominanti, precisandone i termini di esecuzione e le modalità esecutive.
La cura e l’onere per la costruzione e la manutenzione di detti colatori sono a carico delle proprietà attraversate.
Art.5
I proprietari consorziati sono tenuti a dare passaggio attraverso i propri terreni alle condotte di irrigazione e colatori occorrenti alle altre proprietà consorziate, salva corresponsione di giusta indennità.
Eventuali controversie in merito saranno decise dall’Amministrazione Consortile.
TITOLO III°
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
Art.6
 L’esercizio irriguo ha inizio di norma il 1° Aprile e termina il 30 Settembre di ciascun anno.
 Eventuali anticipi o prolungamenti della stagione irrigua rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nei vasconi, saranno disposti dalla Deputazione Ammistrativa con apposita delibera.
Art.7
   Tenendo conto che l’impianto in oggetto è di piccole dimensioni (circa 50 Ha), l’erogazione sarà effettuata e contabilizzata a “consumo” mediante l’installazione di contatori.
   Ciascun consorziato che vorrà usufruire dell’impianto irriguo dovrà farne richiesta all’Amministrazione Consortile e si dovrà accollare tutte le spese di allaccio e fornitura dei seguenti pezzi: derivazione alla colonnina di idrante esistente, saracinesca di arresto, contatore tipo “Voltman”, tutti da un pollice.
    La domanda di allaccio è da intendersi per nucleo familiare e le letture del contatore vanno di conseguenza cumulate.
Art.8
La distribuzione dell’acqua alle singole proprietà consorziate dovrà essere effettuata a turni e le turnate non devono superare le 8 unità; ogni singolo adacquamento deve essere effettuato per un tempo non superiore a due ore.
 L’acqua sarà distribuita agli utenti secondo un piano di erogazione, di cui al successivo articolo, nell’ordine di mappa secondo il quale si succedono i manufatti di consegna lungo la rete irrigua.
 Finito il turno, la distribuzione verrà ripresa nello stesso ordine.
Art.9
 Le operazioni di ripartizione consegna dell’acqua tra le diverse proprietà, saranno predisposte direttamente dagli utenti, sotto il controllo dei responsabili dell’Ufficio Irriguo o suo delegato
Le eventuali variazioni al piano di erogazione dovranno essere concordati tra i diversi proprietari, sentito il parere dell’Ufficio Irriguo.
Art. 10
 Qualora più consorziati avanzino contemporaneamente domande di variazioni o richieste incompatibili tra di loro per motivi tecnici o di regolamento,l’Amministrazione Consortile accoglierà quelle richieste che interessino la maggiore superficie di terreno o che risultino di maggiore interesse per il Consorzio.
Art.11
E’ facoltà di ogni consorziato chiedere varianti all’uso dell’acqua trasportandola sia da fondo a fondo, che da manufatto di consegna a manufatto di consegna, sempre nell’ambito dei terreni iscritti nella chiudenda del limite di comprensorio planimetrico catastale.
Tali domande saranno ammesse, sempre che non comportino pregiudizio ai coutenti ed al Consorzio.
Art.12
I terreni di uno stesso nucleo familiare qualora non siano accorpati e costituiscano unità distinte e, qualora accorpati, ricadono in comizi diversi, agli effetti della distribuzione dell’acqua devono essere considerati come appartenenti a comuni comizi.
Art.13
Tutta l’acqua che scorre nella rete di adduzione e di ripartizione è di proprietà del Consorzio.
Quella che scorre all’uscita del manufatto di dispensa è di proprietà degli utenti.
Consegnata pertanto l’acqua all’utente, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità sia nei riguardi dell’irrigazione dei fondi come nei riguardi degli scoli dei terreni.
Art.14
Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di intercettazione, degli idranti e dei misuratori, nonché ogni altra operazione e manovra idraulica negli impianti consorziali, dovranno essere eseguite a cura del personale tecnico del Consorzio.
 
Art.15
Se durante l’irrigazione l’acqua venisse a diminuire fino ad un terzo della portata normale, verranno ridotte proporzionalmente le portate di tutti i manufatti di consegna.
Se la diminuzione oltrepassasse il limite di un terzo il Consorzio adotterà qui provvedimenti che riterrà più idonei a ripartite, fra gli utenti, la conseguente deficienza d’acqua. Nessun indennizzo spetta ai consorziati nel caso di riduzione della portata dell’acqua.
Art.16
Nel caso di rottura o di avaria della rete adduttrice o ripartitrice che non possa essere riparata entro le 24 ore, la perdita dell’acqua verrà ripartita equamente, mediante un orario provvisorio fra tutti gli utenti posti a valle della rottura od avaria o dal punto di derivazione dell’acqua.
Nel caso di rottura od avaria della rete e delle apparecchiature, nessun indennizzo spetta ai consorziati.
TITOLO IV°
CUSTODIA E TUTELA DELLE OPERE E DISCIPLINA
DELL’ESERCIZIO IRRIGUO
Art.17
Per la custodia e la tutela delle opere di cui all’art.2 del presente Regolamento e di quelle comunque in uso del Consorzio, sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.
Art.18
I proprietari consorziati sono tenuti a permettere al personale del Consorzio o suo delegato, l’accesso nelle loro proprietà per la sorveglianza e la custodia della rete e degli impianti irrigui consorziali.
Art.19
I consorziati sono obbligati a sorvegliare e ad impedire che vengano arrecati danni alle opere e al materiale consorziale e, nel caso di rottura od altro danno che dovessero rilevare, dovranno informare subito l’Ufficio irriguo.
Il consorziato che provoca danni agli impianti consorziali, sia in corrispondenza del proprio terreno che altrove, è tenuto ad avvertire immediatamente l’Ufficio o il personale addetto.
Art.20
Ciascun utente sarà tenuto a provvedere, sotto la sua responsabilità, affinché non avvengano fughe d’acqua dai manufatti di dispensa che attraversano il suo fondo, nelle ore in cui l’acqua stessa deve scorrere nella rete a beneficio di terzi.
Egli avrà diritto di vigilare, durante il suo orario, affinché non avvengano fughe o sottrazioni di acqua a suo danno.
Art.21
E’ proibita qualunque opera o azione che possa danneggiare, alterare la resistenza o la efficienza delle opere, dei manufatti e delle apparecchiature consorziali.
E’ proibito impiegare acqua per usi diversi dall’irrigazione o immettere nei vasconi sostanze che possono modificare le caratteristiche fisico – chimiche dell’acqua.
Resta perciò espressamente vietato:
1.                  di eseguire lavori che danneggino o modifichino le opere e le aree del Consorzio;
2.                  di eseguire costruzioni e collocare alberi a distanza minore di mt.3 dagli impianti e dalle aree consorziali. Sono tollerate le piante esistenti, sempreché non arrechino danno alle opere consorziali e non ostacolino il libero deflusso delle acque;
3.                  di eseguire scavi e arature a distanze minore delle profondità di scavo delle tubazioni, impianti ed aree consorziali;
4.                  di rimuovere o manomettere qualunque opera o meccanismo che regola le acque consorziali;
5.                  di legare animali alle opere consorziali o lasciare bambini o animali incustoditi nelle vicinanze delle infrastrutture, degli impianti e delle aree consorziali;
6.                  di addossare o accumulare fascine o materiali sui manufatti consorziali;
7.                  di rimuovere protezioni, griglie e coperture di sifoni, pozzetti, vasche, ecc..;
8.                  di detenere dopo dieci giorni dalla chiusura del periodo irriguo materiali ed attrezzature di proprietà del Consorzio, affidati in uso.
Art.22
Le pene pecuniarie per infrazioni al presente regolamento restano così stabilite:
–                     €. 25,00: qualora l’utente prelevi acqua dal manufatto di dispensa in orario diverso da quello prescritto o insista nel non volerla cedere all’utente successivo;
–                     €.15,00: qualora l’Utente venga trovato ad irrigare con attrezzature o sistemi diversi da quelli fissati o comunque in contrasto con le norme del presente Regolamento;
–                     €. 10,00: qualora l’utente irrighi o ceda l’acqua di sua spettanza a terreni bon consorziati o non iscritti nel catasto irriguo;
–                     €. 5,00: qualora l’Utente non si attenga scrupolosamente all’ossservanza dell’orario dei turni:
Le infrazioni di cui all’art.21 semprechè il proprietario o l’Utente ripari il danno o ne rimuovano la casa, saranno punite, fatta salva ogni azione penale e civile da parte dell’Amministrazione nei casi di maggiore gravità o contemplati dalle Leggi, con le seguenti pene pecuniarie:
– per le infrazioni alle norme di cui al n. 1                 €.   50,00
–    “ “          “         “       “     “        al n. 2                  “   25,00
–    “ “          “         “       “     “        al n. 3                  “   25,00
–    “ “           “         “       “     “        al n. 4                  “   15,00
 –   “ “            “         “      “      “        al n. 5                “   10,00
La recidività nel caso di infrazioni lievi può dar luogo al raddoppio alla pena pecuniaria e nel caso di infrazioni gravi alla privazione dell’acqua.
Contro tali ultimi provvedimenti è ammesso reclamo all’Amministrazione consortile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art.23
All’osservanza del Regolamento e alla cura della distribuzione dell’acqua ai Consorziati provvede l’Ufficio Irriguo del Consorzio.
TITOLO V°
CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO IRRIGUO
Art.24
           I proprietari serviti da impianti irrigui sono obbligati al pagamento a fine anno dei seguenti contributi:
   Consumi:
–                     fino a 50 mc. di acqua………………………… €. 0,15 al mc;
–                     da 51 a 100 mc. di acqua……………………… “   0,52 al mc.;
–                     oltre i 101 mc, di acqua……………………….. “   1,55 al mc.;
I proprietari dovranno pagare ogni anno oltre – ai consumi – un diritto di allaccio dell’importo di €. 5,16 e nel caso di riallaccio €. 154,94 una – tantum.
 
TITOLO VI°
PLANIMETRIA IRRIGUA
Art.27
Tutti i terreni serviti da opere irrigue di cui all’art.2 del presente Regolamento sono iscritti nella allegata Planimetria irrigua.
La planimetria irrigua, unitamente all’iscrizione nel Catasto Consortile, sono il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente Regolamento.
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel predetto Regolamento si fa riferimento alle Norme Regolamentari per la Costruzione, l’Esercizio e la Manutenzione delle Opere Irrigue, approvato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste con D.M. n° 1925-590 del 7 Febbraio 1966.
Lanciano, lì____________
                                                     IL PRESIDENTE
                                                  …………………………….